Dicembre 5, 2023

Ricorsi

AVVIO RICORSI:

RECUPERO DELLA CIA (compenso individuale accessorio) PER SUPPLENTI BREVI

La Corte di Cassazione è giunta all’affermazione di detto principio di diritto dopo aver evidenziato che l’emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e dopo aver richiamato il contenuto della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che escluse significative diversificazioni nell’attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell’interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che […] fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario. Sulla base di tale indirizzo interpretativo – applicabile per identità di ratio anche alle ipotesi di supplenze brevi svolte dal personale ATA.. Per info scrivere a segreteria@saata.fensir.it

DI COSA SI TRATTA?

La CIA, cioè il Compenso Individuale Accessorio è un assegno accessorio che hanno in godimento tutti i docenti incaricati annuali al 30/06 o al 31/08 e naturalmente il personale a tempo indeterminato. Ma vengono esclusi allo stato attuali tutti i supplenti brevi e saltuari. Gli importi mensili come nella tabella di seguito.

La CIA non viene ad oggi corrisposta ai supplenti brevi e saltuari e la Cassazione, come si può leggere sopra, ha stabilito che non c’è differenza di prestazione per cui un supplente non debba ricevere la CIA. Ulteriore specificazione, così come lo stipendio, la CIA è proporzionale alle ore prestate. Si ha diritto all’intera CIA se si ha orario completo (36 ore).

ESEMPIO: consideriamo un collaboratore scolastico supplente breve, che ha lavorato 200 giorni nel 2022 e 2023 con orario completo ha diritto a farsi riconoscere € 484,67 (giornaliero 2,42) ma se si sommano tutti gli anni in cui è supplenti brevi e saltuari (ritornando indietro di 5 anni) la somma a cui si ha diritto aumenta..

IL RICORSO

Il ricorso è gratuito per gli iscritti al sindacato e coloro che si iscrivono. Prima di procedere con la presentazione della documentazione è necessaria un’indagine di convenienza e fattibilità, ciò può avvenire solo previa iscrizione.

La quota di iscrizione dei supplenti brevi e saltuari è di €50,00 (comprende gli stessi diritti di tutti gli altri). Mentre per gli incaricati annuali (30/06 o 31/08) e a tempo indeterminato è prevista l’iscrizione tramite trattenuta diretta sul cedolino paga (delega sindacale).

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